Per installare la fibra ottica in condominio, si devono rispettare le leggi per non creare problemi tra i condomini.
Negli ultimi anni l’Italia ha messo a punto nuove leggi che riguardano la fibra ottica e banda larga.
Al giorno d’oggi il progresso tecnologico e l’uso di Internet è diventato fondamentale,
La normativa italiana, negli ultimi anni, è intervenuta con una serie di leggi che semplificano l’accesso alla fibra ottica nei condomini.
La Legge “Sblocca Italia” n.164/2014 prevede l’obbligo per tutte le costruzioni (con autorizzazione edilizia dopo il 1° luglio 2015) di essere dotate di un impianto che porti la fibra ottica all’interno di ciascun appartamento.
La legge vale anche in caso di profonde ristrutturazioni, che portano alla modifica delle dimensioni dell’edificio.
Diritti e doveri
Il condominio ha diritto e dovere di permettere l’accesso agli operatori di rete per effettuare le operazioni di installazione della fibra ottica.
Si fa eccezione nel caso che:
- l’infrastruttura non sia idonea a ospitare elementi di reti ad alta velocità
- non vi sia spazio sufficiente per l’installazione
- l’ installazione possa compromettere le infrastrutture
- ci sono soluzioni alternative, che permettano l’alta velocità dell’accesso alla rete a condizioni più favorevoli.
E’ importante la comunicazione all’amministratore, dato che i lavori potrebbero comportare disagi per gli altri abitanti del palazzo.
Le opere relative all’installazione di infrastrutture relative alla banda larga vengono considerate come lavori di manutenzione straordinaria urgente (art. 1135 del Codice Civile)
Passaggio dei cavi della fibra ottica
Il passaggio o il transito di cavi sulle proprietà di terze persone può arrecare un danno od un fastidio e può essere causa di litigi e incomprensioni.
Secondo gli articoli 90, 91 e 92 del Dlgs 259/2003, gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità.
Secondo l’articolo 91, è ammesso che fili o cavi senza appoggio possano passare al di sopra di proprietà pubbliche o private senza il consenso del proprietario. E’ ammesso anche il passaggio ai lati di edifici privi di finestre.
Il proprietario o il condominio non hanno la possibilità di opporsi.
Unica condizione è che il passaggio degli addetti all’installazione può avvenire solo con il consenso di tutti i condomini.